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Regolamenti

 

Modalità e criteri per il rilascio del tesserino
per raccolta funghi epigei spontanei in Sicilia
Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2, Direttiva Assessoriale 236/ 2023.


(Preiscrizioni aperte per il prossimo corso tesserino raccolta funghi in Sicilia

di cui alla seguente Direttiva Regionale)

Di seguito il testo integrale della Direttiva Regionale che dispone le modalità del rilascio del tesserino funghi in Sicilia.

Con la presente viene abrogata la Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 e successivo provvedimento del 07 marzo 2012 n. 315.

Vedi anche le successive modifiche alla D.A. 236, introdotte con  D.A. n. 362/GAB del 31/10/2023, a fondo pagina.

 

Direttiva Tesserino 236/2023


REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente


L’ASSESSORE


“Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale
per la raccolta dei funghi epigei spontanei - Art. 2, comma 2, L.R. n. 3/2006”


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. .. omissis..;

VISTA omissis..

RITENUTO opportuno, in relazione a quanto rappresentato dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con nota prot. n. 40806 del 09/05/2023, emanare una nuova Direttiva Assessoriale su “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei”, di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006, al fine di attuare ulteriori misure per garantire la salute pubblica, migliorare alcuni aspetti connessi all’attuazione della norma, nonché migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa connessa alla materia;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA


Art. 1
Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale
per la raccolta dei funghi epigei spontanei


Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n.3, le modalità e criteri per il rilascio, da parte dei comuni, del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominato “tesserino”.

Pertanto é abrogata la Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 e successivo provvedimento del 07 marzo 2012 n. 315.

 

Art. 2
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei


Il tesserino, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui agli allegati “A” e “B”; deve essere di colore bianco con le seguenti dimensioni: cm 10 x cm 21, è nominativo ed ha validità quinquennale dalla data di rilascio.

La facciata esterna riporta i seguenti dati (All. A):

➢ “Tipo” (amatoriale, professionale o per fini scientifici)

➢ “N°” (numerazione progressiva) a tal proposito si chiarisce che in caso di rinnovo o di rilascio di un eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione

➢ “Avvertenze” (indicazione degli obblighi del titolare)

➢ Spazio riservato per l'apposizione della marca da bollo del valore legale in corso

➢ “Annotazioni” la cui compilazione è a cura del comune rilasciante nel caso di revoca del tesserino o dell'Ispettore Ripartimentale delle Foreste nel caso di sospensione del tesserino; ovvero per variazioni di residenza a cura del comune di nuova residenza del titolare del tesserino.

La facciata interna riporta i seguenti dati (All. B):

➢ Fotografia del titolare del tesserino debitamente vidimata dal comune di residenza
➢ Firma per esteso del titolare del tesserino
➢ Comune di rilascio del tesserino
➢ “Rilasciato il” data di rilascio a cura del comune di residenza del titolare del tesserino
➢ “Scade il” (cinque anni dalla data di rilascio)
➢ “Generalità” del titolare del tesserino


Rinnovi annuali del tesserino.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al pagamento dell'importo annuale. Il raccoglitore dovrà portare al seguito, oltre al presente tesserino, debitamente vidimato annualmente, munito di marca da bollo del valore legale corrente (D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.), un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il tesserino non può essere rilasciato a cittadini minori di anni quattordici.

Il possesso del tesserino, nei termini di cui sopra, autorizza il titolare alla raccolta di funghi in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2006.

Il titolare del tesserino è tenuto ad esibirlo, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, debitamente vidimato dal Comune, insieme ad un documento di riconoscimento.


Art. 3
Richiesta rilascio tesserino


Il rilascio del tesserino va richiesto al Comune di residenza con domanda (All. C), in bollo del valore corrente, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà.

L'istanza deve essere corredata da:

1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione micologica;  ne sono esentati i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate,  documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;

2) due foto formato tessera;

3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore;

4) copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale.

La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:

a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;

b) imprenditori agricoli professionali;

c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;

d) soci di cooperative agricolo-forestali.

I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono comprovarne i motivi di studio o ricerca.


Art. 4
Procedure per il rilascio

 

Ciascun Comune espleta l'attività di istruttoria per il rilascio dei tesserini, disciplina il relativo procedimento amministrativo ed individua l’Ufficio ed il responsabile del procedimento.

Pertanto, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio competente deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:

a) il positivo accertamento dei requisiti;

b) l'eventuale richiesta di integrazione documentale o il motivato rigetto dell’istanze;

L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei", pena la non validità della stessa.


Art. 5
Rinnovo annuale e quinquennale del tesserino e rilascio duplicato


Il rinnovo annuale del tesserino va richiesto all'ufficio competente del Comune con la presentazione della copia dell’attestazione di pagamento del contributo previsto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2006, nelle modalità stabilite, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno al fine di consentire all’ufficio competente del Comune di porre in essere gli adempimenti amministrativi contabili conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
(n.d.r. : L'entrata in vigore di questa scadenza è stata rinviata al 01/01/2025 con D.A. n. 362/GAB del 31/10/2023.)

Quindi, il richiedente, dopo aver effettuato il pagamento del contributo, dovrà esibire la relativa attestazione di pagamento all’ufficio competente del Comune che provvederà alla vidimazione annuale del tesserino nell’apposito spazio (riportando la data del versamento), nonché alla registrazione dei relativi dati sull’apposito registro, di cui all’art. 7 del presente provvedimento. Tale vidimazione è necessaria ai fini del rinnovo annuale del tesserino, pena la non validità dello stesso nell’anno di riferimento.

E’ evidente che la scadenza annuale del tesserino sarà sempre riferita al giorno e mese di primo rilascio.

Il rinnovo quinquennale del tesserino va richiesto al Comune con domanda (All. D), allegando:

1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza del corso di aggiornamento, previsto dall’art. 8 del presente provvedimento (ne sono esentati i raccoglitori per fini scientifici ed i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate e documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite);

2) due foto formato tessera;

3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore;

4) copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale.


L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei", pena la non validità della stessa.

L’ufficio competente del Comune, accertata la documentazione presentata dal richiedente ed il possesso dei requisiti, provvede al rinnovo quinquennale del tesserino.


I soggetti che richiedono il rinnovo del tesserino professionale devono, altresì, autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di raccoglitore.

 

In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio
di un duplicato al Comune competente con domanda (All. E) corredata di:

- copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;

- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;

- n. 2 fotografie formato tessera;

- copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale;

- ricevuta del pagamento di euro 10,00 nella quale deve essere chiaramente specificato:

"rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei".


Art. 6
Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia


I cittadini non residenti nella Regione che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio regionale possono presentare domanda (All. F), in bollo del valore corrente, a qualsiasi Comune della Sicilia. L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello con le medesime modalità previste dal presente provvedimento.

I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell'attestato di idoneità.

Il tesserino è rinnovabile annualmente, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2006, tramite l'apposizione di vidimazione del tesserino nello spazio apposito.


Art. 7
Registro e adempimenti del Comune


L’ufficio competente del Comune deve assicurare la tenuta dell’apposito registro ed il costante aggiornamento di tutti i dati dei tesserini rilasciati e rinnovati ai sensi della L.R. n. 3/2006, indicando altresì la tipologia (es. amatoriale, professionale, ecc…), al fine di garantire la tracciabilità delle predette autorizzazioni, anche al fine di eventuali controlli.

Il competente ufficio del Comune dovrà comunicare al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana i dati relativi ai tesserini rilasciati/rinnovati, unitamente alla copia del mandato di versamento pari al 30% delle somme introitate per il rilascio/rinnovo del tesserino, nel rispetto dei termini e modalità indicate dallo stesso Comando.

Inoltre, il competente ufficio del Comune dovrà versare il 20% delle somme introitate, per il rilascio/rinnovo del tesserino, alla Città metropolitana o al Libero Consorzio comunale di cui fa parte, nel rispetto dei termini e modalità indicate dall’Ente destinatario.


Art. 8
Corsi di formazione e di aggiornamento


I corsi di formazione sono organizzati secondo il programma predisposto allegato al presente provvedimento (All. G), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 e dalle vigenti norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, dai soggetti singoli o in compartecipazione individuati dalla stessa norma.

La durata minima del corso di formazione è di 15 ore, di cui almeno 5 ore da destinare a lezioni pratiche, come previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006. Tuttavia, le lezioni teoriche nel corso della stessa giornata non potranno superare le 4 ore.

Inoltre, i soggetti previsti dalla predetta norma, organizzano i corsi di aggiornamenti, rivolti a raccoglitori amatoriali e professionali, della durata almeno di tre ore, che dovranno trattare approfondimenti su tutte o parte delle tematiche del programma di cui all'allegato G, con particolare riferimento alle specie fungine eduli e tossiche e alle nozioni sanitarie.

Il conseguimento dell’attestato di idoneità al corso di aggiornamento è necessario per poter richiedere il rinnovo quinquennale del tesserino di raccoglitore amatoriale o professionale, di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 3/2006. (n.d.r. : L'entrata in vigore dei corsi di aggiornamento è stata rinviata al 01/01/2025 con D.A. n. 362/GAB del 31/10/2023.)

I corsi di formazione e aggiornamento sono autorizzati dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al quale i soggetti organizzatori dovranno inviare apposita istanza e relativa documentazione, almeno entro 30 giorni dalla data prevista di inizio attività.

La Regione Siciliana non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.


Art. 9
Disposizioni transitorie


In fase transitoria, la vidimazione annuale del tesserino potrà avvenire in qualunque spazio utile dello stesso.

Nelle more che i Comuni si dotino del nuovo modello di tesserino, previsto dal presente provvedimento, nell’anno 2023 sono validi entrambi i modelli.

Vedi successiva integrazione all'art. 9 disposta con D.A. 362 del 31/10/2023.

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comando del Corpo Forestale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 

Palermo, 23/06/2023

 

Firmato
L'ASSESSORE
Elena Pagana

 

D.A. n. 362/GAB del 31/10/2023: Integrazione dell'art. 9.

L’art. 9 del D.A. n. 236 del 23 giugno 2023 è così integrato:

Per l’anno 2023 non si applica la scadenza prevista del termine di 31 ottobre per la presentazione presso il Comune dell’istanza di rilascio/rinnovo del tesserino, previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 3/2006.

Il conseguimento dell’attestato di idoneità al corso di aggiornamento per poter richiedere il rinnovo quinquennale del tesserino di raccoglitore amatoriale o professionale, di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 3/2006, è obbligatorio a far data dal 01 gennaio 2025.

Palermo, 31/10/2023

L'ASSESSORE

Elena Pagana

 

Allegato C
Richiesta rilascio Tesserino Funghi

 

Allegato D
Modello Rinnovo Tesserino Funghi

 

Allegato G
Programma Corsi di formazione

 

 

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