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Regolamenti

Ex Regolamento Parco dei Nebrodi
 
per la disciplina della raccolta dei funghi

 

Il presente regolamento non è più valido dopo l'entrata in vigore della Legge sulla raccolta dei funghi in Sicilia 3/2006,

in quanto non sono più efficaci le disposizioni in contrasto con detta Legge.

 

Art.1

(Finalità)

Il presente regolamento detta norme per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio dei Parco dei Nebrodi.

Art.2

(Raccolta dei funghi)

La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco dei Nebrodi può essere esercitata, dall’alba al tramonto, solamente per le specie commestibili e per una quantità massima giornaliera non superiore a tre chilogrammi per persona, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare o esemplari concrescenti non separabili.

Art. 3

(Deroghe per i proprietari ed i residenti)

La limitazione, di cui al precedente articolo 2, non è posta:

a) al proprietario o a chi abbia un legittimo titolo di possesso o di godimento del fondo;

b) ai residenti nei Comuni compresi nel Parco dei Nebrodi, per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale o di sussistenza, da dichiarare mediante autocertificazione a norma di legge.

I proprietari dei boschi o dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità, possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l’apposizione di tabelle.

Art.4

(Autorizzazione alla raccolta)

La raccolta dei funghi epigei, nel territorio del Parco, è consentita nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, ai soggetti maggiori di anni 14, muniti di apposito tesserino o permesso rilasciato dall’Ente Parco, secondo le seguenti modalità:

1) residenti nei Comuni del Parco e proprietari di case o terreni compresi all’interno dell’attuale perimetro del Parco: tesserino gratuito

2) altri: (vedi nota a fondo pagina)

a. permesso giornaliero al costo di    Euro 5,00

b. permesso valevole per sette giornate  Euro 25,00

c. tesserino valevole per l’anno solare Euro 40,00

Eventuali variazioni alle tariffe di cui al comma precedente vengono demandate dall’Ente Parco al Comitato esecutivo che procede con propria deliberazione.

3) Il tesserino gratuito e quello valevole per l’anno solare viene rilasciato dagli Uffici dell’Ente Parco, dai Centri Visite, dai Comuni e dalle altre strutture indicate dall’Ente Parco stesso.

4) Il tesserino gratuito viene rilasciato previa presentazione di valido documento di riconoscimento dal quale risulti la residenza in uno dei Comuni del parco, o previa dichiarazione, ai sensi della vigente normativa, da parte del richiedente di possedere case o terreni compresi all’interno dell’attuale perimetro del parco. Il permesso ha validità fino alla sussistenza dei requisiti richiesti.

5) Il tesserino valevole per l’anno solare viene rilasciato immediatamente ai soggetti che, muniti di valido documento di riconoscimento, presentino apposita richiesta corredata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento sul c/c postale 12852984 intestato all’Ente Parco dei Nebrodi, servizio tesoreria; sul retro del bollettino dovrà essere indicale la causale del versamento "Tessera annuale raccolta funghi". Il permesso annuale ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui viene rilasciato.

6) Il tesserino valevole per l’anno solare può anche essere richiesto via posta, allegando alla domanda indirizzata all’Ente Parco, copia di un documento di riconoscimento, allegando altresì l’attestazione dell’avvenuto versamento sul c/c postale 12852984 intestato all’Ente Parco, della somma dovuta.

7) Coloro i quali siano già in possesso del tesserino rilasciato dall’Ente Parco devono provvedere solamente al rinnovo annuale versando sul c/c postale 12852984, intestato all’Ente Parco, la somma dovuta.

8) Il permesso giornaliero ed il permesso valevole per sette giornate sono la ricevuta del versamento della somma dovuta, sul c/c postale 12852984 intestato all’Ente Parco, annotando nello spazio della causale il giorno o i giorni in cui si effettua la ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei. L’annotazione deve essere eseguita prima dell’inizio della ricerca e della raccolta pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione.

9) Il rilascio dell’autorizzazione è individuale e pertanto non sono ammesse richieste cumulative.

10) Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita del tesserino o permesso dell’Ente Parco. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

11) Il tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all’interno del Parco è valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento e dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo, se dovuto.

12) Il permesso giornaliero o valevole per sette giornate che autorizza la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all’interno del Parco è valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento.

Art. 5

(Raccolta per scopi didattici o scientifici)

In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico e per comprovati motivi di interesse scientifico, l’Ente Parco può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta di due esemplari per persona, di ciascuna specie di funghi anche non commestibili e, comunque, entro i limiti che verranno stabiliti nell’autorizzazione dell’Ente parco.

L’autorizzazione di cui al precedente comma può essere concessa esclusivamente su richiesta di Enti ed Istituzioni pubbliche o di Associazioni riconosciute, per finalità didattiche e di ricerca scientifica.

Nella richiesta di autorizzazione dovrà essere specificato lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone abilitate alla raccolta.

I risultati delle ricerche, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi all’Ente Parco dei Nebrodi.

L’autorizzazione di cui sopra ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile. La stessa può essere revocata dall’Ente Parco per eventuali irregolarità commesse.

Art.6

(Raccolta in gruppi)

Qualora la raccolta venga effettuata da comitive con un numero di persone maggiore di quattro, è consentita una quantità giornaliera di funghi non superiore a Kg. 2 (due) per persona.

Art.7

(Procedura di autorizzazione)

L’autorizzazione, di cui al precedente articolo tre, è concessa su richiesta dell’interessato; il richiedente nella domanda deve specificare le generalità anagrafiche, la residenza, il titolo di possesso dei terreni e la località, il Comune e i dati catastali dei terreni medesimi. Alla domanda dovranno allegarsi:

a) certificato di residenza;

b) copia certificati catastali;

c) planimetria catastale dei terreni interessati;

d) corografia, in scala 1:25.000;

e) titolo di possesso.

I documenti di cui ai punti a), b) ed e) possono essere sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n°443 e del D.P.R. 28.12.2000, n°445.

L’autorizzazione non può essere rilasciata e deve essere eventualmente revocata:

1. a coloro che si siano resi responsabili di infrazione e violazione ai danni dell’ambiente naturale, secondo la normativa del parco e le leggi vigenti in materia ambientale;

2. a coloro che si siano resi responsabili di infrazioni e violazioni delle norme del presente regolamento.

Art.8

(Divieti)

La raccolta dei funghi epigei è vietata nei seguenti casi:

a) nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi dieci anni dalla messa a dimora delle piante;

b) nelle aree percorse da incendio, prima che siano trascorsi cinque anni dal verificarsi dell’incendio;

c) ai minori di anni quattordici non accompagnati da persone adulte.

In tutto il territorio del Parco, è proibita la raccolta dell’Amanita caesarea (Ovolo buono) allo stadio di ovulo chiuso.

E’ vietato effettuare la raccolta dei funghi con l’ausilio di lampade o altri mezzi di illuminazione, distruggere, calpestare o danneggiare funghi anche di specie non commestibili.

L’Ente parco, su parere del C.T.S., può limitare ulteriormente o vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi, nell’ecosistema forestale, profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

L’Ente parco può, inoltre, vietare, per congrui periodi, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Art.9

(Modalità di raccolta)

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

La raccolta deve avvenire, con tagli di recisione a raso o con torsione, di esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.

Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie. E’ fatto obbligo ai raccoglitori di richiudere, premendo, l’eventuale cavità lasciata dal fungo raccolto e di pulire sul posto la parte terminale del fungo.

E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore (panieri o cesti di vimini o similari). E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica.

Nella fungaia si devono lasciare uno o due funghi, magari tra i più vecchi, affinché non venga annullata totalmente la capacità riproduttiva.

Art.10

(Iniziative dell’Ente Parco)

Sarà compito dell’Ente Parco promuovere idonee iniziative al fine di consentire una maggiore conoscenza delle specie fungine del territorio del parco.

Art.11

(Vigilanza e sanzioni)

Le funzioni di vigilanza sull’applicazione del presente Regolamento sono esercitate dagli organi vigilanza dell’Ente Parco, dal Corpo Forestale regionale e dagli altri Organi di polizia.

le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme contenute nel presente regolamento, sono soggette oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per ciascuna infrazione commessa, così come di seguito specificato.

a) Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all’interno del Parco dei Nebrodi senza il tesserino o il permesso, o violino le norme contenute nell’articolo 4 (autorizzazione alla raccolta) e nell’art. 6 (Raccolta in gruppi) del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 40,00 a Euro 240,00.

b) Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all’interno del Parco dei Nebrodi in violazione all’articolo 8 (Divieti) e all’articolo 9 (Modalità di Raccolta) del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 a Euro 300,00.

c) Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione la sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata.

I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dall’Ente Parco dei Nebrodi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, relativamente alle violazioni dei divieti o dei vincoli, si applicano le procedure e le sanzioni dell’art.23 della legge regionale 6 maggio 1981, n°98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.12

(Efficacia)

Il presente regolamento si applica a tutto il territorio del Parco dei Nebrodi.

E’ compito dell’Ente Parco assicurare al presente regolamento la più ampia divulgazione, tramite le forme e le modalità che saranno ritenute le più opportune.

 

N.B.  Le norme del presente regolamento sono state annullate dalla LEGGE 1 febbraio 2006 Regione SICILIA, che stabiliva che, entro sessanta giorni dall'emanazione della legge, gli enti di gestione dei parchi  dovevano adeguare le disposizioni dei loro regolamenti relativi alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Il termine è decorso senza che siano state emanate nuove disposizioni e quindi, di fatto, il suddetto Regolamento non è più valido.

Mappa Parco  dei  Nebrodi

 

piantina Parco dei Nebrodi

Si ricorda che i 24 comuni compresi nel territorio del Parco dei Nebrodi sono i seguenti: Alcara Li Fusi, Acquedolci, Bronte,  Capizzi, Caronia, Cesarò, Cerami, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Maniace, Militello Rosmarino, Mistretta, Raccuja, Randazzo, Sant’Agata Militello, Santa Domenica Vittoria, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Santo Stefano di Camastra, San Teodoro, Tortorici, Troina, Ucria.

 

 

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