Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei nel Parco Nazionale dell’Aspromonte(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 27 marzo 2001)
Art.1 - Oggetto della normativa e campo di applicazione 1. I criteri e le linee disciplinari oggetto del presente regolamento sono redatti in conformità alla legge nazionale n°352 del 23.08.1993 ed al D.P.R. n. 376 del 14.07.1995, recanti norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Art.2 - Criteri per la raccolta di funghi spontanei1. Nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte la raccolta dei lunghi epigei è consentita con le seguenti modalità e prescrizioni specifiche: Art. 3 - Inadempienze e sanzioni 1 La raccolta dei funghi epigei spontanei in difformità di quanto previsto nel presente regolamento, ai sensi dell’art. 30 della Legge 394/91 è punita con la sanzione amministrativa da £.50.000 a £ 300.000. Art.. 4 - Ordinanza - ingiunzione di pagamento 1 Nella determinazione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento l'Ente Parco applica le disposizioni ed i criteri stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 5 - Disposizione di rinvio. Entrata in vigore 1 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell’art. 30 della L. 394/91.
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