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Regolamenti

 Legge Foreste Sicilia 1996

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.

(Contenente Art. 12: "Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei")

(VEDI ANCHE LA NUOVA LEGGE 3/2006 SULLA RACCOLTA FUNGHI IN SICILIA)

 

STRALCIO

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16

G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17

   

Titolo I : NORME SULLA FORESTAZIONE

 

Capo I : Disposizioni generali

 

Art. 1 :  Finalità

 

1. La Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi.

 

Art. 2 :  Definizione

 

1. Nell'ambito della presente legge, l'espressione “Amministrazione forestale” si riferisce agli Uffici centrali e periferici della Direzione regionale delle foreste, nonché dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana di seguito denominata AFDRS.

 

Art. 3 :  Applicabilità delle norme statali

 

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale.

 

Art. 4 :  Definizione di bosco

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99)

 

1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.

 

Art. 5 :  Inventario forestale regionale

(integrato dall'art. 2 della L.R. 13/99)

 

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ai soli fini dell'Amministrazione forestale, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali per le foreste, forma ed aggiorna l'inventario forestale regionale.

2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei terreni soggetti a vincoli forestali per altri scopi.

3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

5. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale.

 

Art. 6 :  Prescrizioni di massima e di polizia forestale

 

1. Le prescrizioni di massima e di polizia forestale sono rese esecutive con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli Ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali. Tali prescrizioni sono determinate tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate ogni dieci anni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le prescrizioni sono aggiornate entro il 31 dicembre 1997.

4. Unitamente all'aggiornamento delle prescrizioni, si procederà all'aggiornamento degli atti amministrativi con cui è stato imposto il vincolo idrogeologico nonché alla revisione, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo.

 

Art. 7 :  Forme di gestione del patrimonio forestale

 

1. Le funzioni attribuite alle comunità montane dall'articolo 9, commi 1 e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono esercitate nel territorio della Regione Siciliana dalle province regionali che possono delegare tali funzioni ai comuni interessati.

2. Per i terreni boscati inseriti all'interno di aree naturali protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva naturale.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai terreni boscati appartenenti al demanio regionale.

 

Art. 8 :  Attività regolamentate

 

1. L'AFDRS adotta appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essa gestiti.

2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, con priorità per i boschi di interesse naturalistico, l'AFDRS è autorizzata ad utilizzare in alternativa parte dei terreni nudi acquisiti per la costituzione di pascoli.

3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.

5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 9 :  Vincolo idrogeologico

 

1. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

 

Art. 10 :  Attività edilizia

 

(sostituito dall'art. 3 della L.R. 13/99)

 

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.

2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.

3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.

4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.

5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1.

8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.

9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.

10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.

11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

Art. 11 :  Protezione della flora spontanea

 

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione.

2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporto cartografico, i limiti di operatività delle relative disposizioni.

3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il divieto o i limiti di raccolta possono essere estesi a tutto il territorio regionale.

4. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.

7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 12 :  Applicazione della normativa statale in materia di raccolta

e commercializzazione dei funghi epigei

 

1. Le disposizioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, si applicano nel territorio della Regione, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.

2. Sono immediatamente applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 13, 18, 19, dell'articolo 20 comma 2, degli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

3. Trova, altresì, immediata applicazione il decreto del Ministro dell'industria di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

4. La competenza a disporre i divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1993, n. 352 è attribuita in via esclusiva ai comuni, che vi provvedono con appositi regolamenti.

5. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352 è emanato apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, su proposta formulata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

7. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per la sanità.

8. In conformità a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nelle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, devono essere previste le modalità della collaborazione e della partecipazione delle associazioni micologiche.

9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e dell'Assessore regionale per la sanità, sono determinati i criteri per l'individuazione delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.

10. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità sono determinate le specie e varietà di funghi freschi spontanei la cui commercializzazione è ammessa, con eventuali condizioni e limiti relativi a particolari specie e varietà, nonché le modalità relative al controllo igienico dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio.

11. Le funzioni di vigilanza, che l'articolo 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce al Corpo forestale dello Stato, sono esercitate dal Corpo forestale regionale.

12. L'Amministrazione forestale, le province e i comuni promuovono iniziative, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche o naturalistiche, per la divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché di quelle relative agli aspetti igienici collegati al consumo alimentare di funghi.

13. La Regione, le province e i comuni, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche di rilevanza regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di formazione professionale, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei ed ipogei nonché la tutela della flora fungina.

14. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme legislative o regolamentari, richiamate nel presente articolo, sono irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, per quanto attiene alle norme sulla raccolta di funghi, e con provvedimenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, per quanto attiene alla commercializzazione dei funghi freschi spontanei.

15. Non si applicano nel territorio della Regione le disposizioni degli articoli 10, 15 e 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

16. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative di cui ai commi precedenti, sono fatti salvi gli usi e i regolamenti locali vigenti nelle materie di cui al presente articolo.

 

Art. 13 :  Piani di assestamento forestale

 

1. Per la gestione del patrimonio boschivo, l'AFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale.

2. I piani di assestamento forestale contengono:

a) una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;

b) indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni;

c) le norme di gestione e di cura colturale del bosco;

d) un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;

e) un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste.

3. La proposta di piano è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, sentito il Comitato tecnico-amministrativo della stessa, ed è pubblicata presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte.

4. Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Dell'approvazione del piano è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

6. Nelle more dell'approvazione dei piani di assestamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'AFDRS elabora, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, linee programmatiche che fissino gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

 

Art. 14 :  Attività complementari dell'Amministrazione forestale

 

1. L'Amministrazione forestale è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:

a) gestione di riserve naturali;

b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;

c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;

d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;

e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;

f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;

g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;

h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;

i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;

l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;

m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;

n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;

o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;

p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;

q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.

2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.

3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.

4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sogli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.

6. Gli interventi di cui alle lettere b) e d) possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.

7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell'Amministrazione forestale per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

9. Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi dell'Amministrazione forestale.

 

Art. 15 : Centro vivaistico regionale

 

1. Il Centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità di servizio nella qualifica.

2. L'attività vivaistica dell'Amministrazione forestale è prioritariamente orientata alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali autoctone.

3. Per ragione di economicità di gestione o per particolari esigenze tecnico-colturali, il Centro può articolarsi in diversi stabilimenti.

4. Alle spese occorrenti per le attività del Centro provvede l'AFDRS.

 

Art. 16 :  Consulenza tecnico-scientifica

 

1. Ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, l'Amministrazione forestale si avvale, di norma, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università siciliane.

 

Art. 17 :  Aziende speciali degli enti locali

 

1. I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti mediante aziende speciali, costituite secondo le modalità di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2. I comuni, entro il 31 dicembre 1996, provvedono ad adeguare alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

 

Art. 18 :  Incentivi alle pluriattività

 

1. Si applicano nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. L'applicazione delle disposizioni sopra richiamate è estesa alle aree naturali protette e alle isole minori.

 

Questa pagina contiene uno stralcio relativo al Capitoli I della LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16.

 Il testo completo è contenuto sulla G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17

 

(VEDI ANCHE LA NUOVA LEGGE SULLA RACCOLTA FUNGHI IN SICILIA 3/2006)

 

 

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